Decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

        Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;

        Tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione;

        Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'interno;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

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emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Individuazione del Commissario delegato).

Articolo 1.
(Individuazione e poteri del Commissario delegato).

        1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

        1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

          1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.
        2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei princìpi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.         2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei princìpi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto è costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.         3. Identico.
        4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridotto l'attuale organico della struttura commissariale.         4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, contestualmente alla

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  nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.